Ai componenti della Commissione Elettorale
Ai docenti
Ai genitori degli alunni iscritti e frequentanti
All’Albo e sul Sito
PROMEMORIA PROCEDURA ELEZIONI SUPPLETIVE CONSIGLIO D’ISTITUTO
Secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni, si ricorda che:
SCADENZE PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
L’iter elettorale segue delle precise scadenze. Che si riportano di seguito:
| Adempimento | Termine Legale |
| Nomina della Commissione Elettorale | Non oltre il 45∘ giorno antecedente |
| Comunicazione Dirigente/Preside degli Elenchi degli Elettori alla Commissione e Sedi Seggi |
Entro il 35∘ giorno antecedente |
| Deposito degli Elenchi degli Elettori | Non oltre il 25∘ giorno antecedente |
| Termine ultimo per Ricorsi contro gli elenchi | Entro 5 giorni dal deposito (Affissione avviso) |
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Termine Presentazione Liste dei Candidati |
Dalle ore 9:00 del 20∘ giorno e non oltre le ore 12:00 del 15∘ giorno antecedente |
| Affissione Liste dei Candidati | Stesso giorno di scadenza presentazione (dopo le 12:00) |
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Periodo per Illustrazione Programmi e riunioni |
Dal 18∘ al 2∘ giorno antecedente |
| Richieste per le Riunioni (Illustrazione Programmi) | Entro il 10∘ giorno antecedente |
| Nomina dei Seggi Elettorali e insediamento | Non successiva al 5∘ giorno antecedente |
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Elezione (Votazioni) |
Di norma, in un giorno non lavorativo e quello successivo |
| Operazioni di Scrutinio | Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni |
| Proclamazione degli Eletti (da parte del Seggio n. 1) | Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto |
| Ricorsi avverso i risultati delle elezioni | Entro 5 giorni dalla data di affissione elenchi proclamazione |
| Prima Convocazione del Consiglio di Istituto | Non oltre il 20∘ giorno dalla data di proclamazione degli eletti (e dopo decisione ricorsi) |
Si precisa che:
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti,…) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in Rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.
Catania, 27.10.2026
Il Dirigente scolastico
Rossella Miraldi
dott.ssa Rossella Miraldi
Dirigente Scolastico