Circolare 112

112- PROMEMORIA PROCEDURA ELEZIONI SUPPLETIVE CONSIGLIO D’ISTITUTO

112- PROMEMORIA PROCEDURA ELEZIONI SUPPLETIVE CONSIGLIO D'ISTITUTO

Ai componenti  della Commissione Elettorale
Ai docenti
Ai genitori degli alunni iscritti e frequentanti
All’Albo e sul Sito

PROMEMORIA PROCEDURA ELEZIONI SUPPLETIVE CONSIGLIO D’ISTITUTO

Secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni, si ricorda che:

SCADENZE PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

L’iter elettorale segue delle precise scadenze. Che si riportano di seguito:

Adempimento Termine Legale
Nomina della Commissione Elettorale Non oltre il 45∘ giorno antecedente
Comunicazione Dirigente/Preside degli Elenchi degli Elettori alla Commissione e Sedi Seggi  

Entro il 35∘ giorno antecedente

Deposito degli Elenchi degli Elettori Non oltre il 25∘ giorno antecedente
Termine ultimo per Ricorsi contro gli elenchi Entro 5 giorni dal deposito (Affissione avviso)
 

Termine Presentazione Liste dei Candidati

Dalle ore 9:00 del 20∘ giorno e non oltre le ore 12:00 del 15∘ giorno antecedente
Affissione Liste dei Candidati Stesso giorno di scadenza presentazione (dopo le 12:00)
 

Periodo per Illustrazione Programmi e riunioni

 

Dal 18∘ al 2∘ giorno antecedente

Richieste per le Riunioni (Illustrazione Programmi) Entro il 10∘ giorno antecedente
Nomina dei Seggi Elettorali e insediamento Non successiva al 5∘ giorno antecedente
 

 

Elezione (Votazioni)

 

Di norma, in un giorno non lavorativo e quello successivo

Operazioni di Scrutinio Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni
Proclamazione degli Eletti (da parte del Seggio n. 1) Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto
Ricorsi avverso i risultati delle elezioni Entro 5 giorni dalla data di affissione elenchi proclamazione
Prima Convocazione del Consiglio di Istituto Non oltre il 20∘ giorno dalla data di proclamazione degli eletti (e dopo decisione ricorsi)

 

 

 

Si precisa che:

 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti,…)  esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in Rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Catania, 27.10.2026

Il Dirigente scolastico

Rossella Miraldi

 

 

 

 

 

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