Ultima modifica: 27 Agosto 2021

401-Informativa avvio in sicurezza anno scolastico 2021/22 – Obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19 (art. 1 comma 6 DL 111 del 6 agosto 2021).Aggiornamenti su Disposizioni normative e legislative.

 

 

 

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Al Personale Ata

Alle Famiglie

All’Albo e SUL SITO

Oggetto: Informativa avvio in sicurezza anno scolastico 2021/22 – Obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19 (art. 1 comma 6 DL 111 del 6 agosto 2021).Aggiornamenti su Disposizioni normative e legislative.

Facendo seguito alla circolare n°393  che qui si richiama integralmente, si ricorda che, in conformità alle disposizioni di legge di cui all’oggetto, a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021sussiste l’obbligo per il personale scolastico (docente e non docente) di possesso e di esibizione di certificazione verde COVID-19 – cosiddetto Green Pass (ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309).

A tal proposito si segnala che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata:

-dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;

-a seguito di guarigione certificata dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

-a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).

Il Decreto Legge n. 111, in particolare, prevede che il personale scolastico non in possesso e/o che non esibisca la certificazione verde COVID-19 sarà “considerato in assenza ingiustificata. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Si ritiene opportuno, altresì, fornire di seguito aggiornamenti normativi e le recenti note circolari di cui all’oggetto.

  • D.M. n. 257/2021:

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000257.06-08-2021.pdf/e3763370-8546-1531-ddb9-c4f55335caae?version=1.0&t=1628260180488

Il Piano, già trasmesso in allegato a circolare 391,  fornisce le indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche del prossimo anno scolastico che investono i diversi attori del complesso modo dell’istruzione .

Si invitano, pertanto, tutti i soggetti in indirizzo a prenderne visione e a provvedere, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati.

  • D.L. 111/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf ) “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.” col quale, tra le varie misure, è disposto che:
    • le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;
    • permangono le disposizioni previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19);
    • è disposto l’obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
    • ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;
    • dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass); per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste “sanzioni” sia nei confronti dei destinatari dell’obbligo che del soggetto tenuto alla verifica: si rimanda al documento integrale.
  • Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’A.S.2021/2022 e nota esplicativa che contiene anche indicazioni sul tema dei tamponi diagnostici:

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/inviato-alle-scuole-il-protocollo-di-sicurezza-e-la-relativa-nota-esplicativa-tamponi-diagnostici-per-il-personale-che-si-trova-in-condizioni-di-fragilità

  • Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull’attuazione del green pass:

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695

Si ribadisce   quanto disposto dal D.L. 111/2021, citato testualmente  “ART. 9-ter
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1.Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

  1. 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

  1. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”.

 

Pertanto,  qualora il dipendente dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni:

    • NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
    • risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;
    • è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;
    • a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contrati a T.D.), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente.

Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:

    • aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
    • aver completato il ciclo vaccinale;
    • essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
    • essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Per scaricare il proprio GP consultare il sito: www.dgc.gov.it/web/

Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido.

Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall’effettuazione del monodose J&J

Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale scolastico si rimanda al comunicato ufficiale del Ministero del 14/08/2021 (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ministero-nessun-tampone-gratis-ai-no-vax-prevista-intensificazione-della-campagna-vaccinale).

Certificazione di esenzione alle vaccinazione anti-COVID-19: con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

La verifica del GP avviene tramite apposita APP VerificaC19: per info https://www.dgc.gov.it/web/app.html

COME AVVIENE LA VERIFICA

1 – La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

2- L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.

3- L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.

4 – L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Poiché l’APP VerificaC19 è scaricabile da chiunque, si invitano i dipendenti a provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l’APP anche da proprio dispositivo mobile. Sul GP è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) dall’ultima dose.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il QR- CODE e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Ad integrazione della presente informativa, saranno fornite ulteriori informazioni e disposizioni sulla base di ulteriori indicazioni del Ministero dell’Istruzione che, in raccordo con il Commissario straordinario, invierà alle scuole, a breve, uno schema di convenzione tra ASL e singola istituzione scolastica che verrà predisposto d’intesa con il Ministero della Salute.

Confidando nel senso di responsabilità e nella disponibilità alla collaborazione di ciascuno, l’occasione è gradita per porgere un cordiale saluto.

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D. Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.




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